La libertà del lavoro
💬 IL DIRITTO DI SCIOPERO
Il conto dello sciopero – è noto e dimostrato – non torna. Ogni qualvolta le remunerazioni salariali vengono spinte, per effetto di uno sciopero "vittorioso", oltre i limiti di mercato, il mercato si "vendica": aumenti di prezzi e riduzione della produzione sono le conseguenze inevitabili. A questo punto, come sempre in economia, si determinano le note reazioni a catena: le imprese diventano meno attive, o addirittura passive, gli investimenti che avrebbero potuto potenziare il lavoro (e quindi le remunerazioni salariali) non possono farsi, l'impresa decade. Riduzione dell'occupazione esistente, mancata occupazione delle nuove leve di lavoro, rincaro parallelo del costo della vita: ecco altrettanti corollari inevitabili delle "vittorie" sindacali contro il mercato.
I teorici dello "sciopero", come mezzo per migliorare le condizioni dei lavoratori, sono dunque dei cattivi economisti. Ma purtroppo, ed è ciò che vedremo ora, la cattiva economia genera il cattivo diritto.
Un vistoso esempio di "cattivo" diritto è il cosiddetto "diritto" di sciopero. Questo "diritto" è sancito solennemente dalla Costituzione all'art. 40. Come è noto, lo sciopero era, secondo il Codice Penale "fascista", un reato, proprio come è oggi, ancora, un reato nella Unione Sovietica e negli altri paesi comunisti.
Diciamo subito che non si vede perché astenersi dal lavoro possa essere equiparato al rubare o ad altri crimini condannati dalla coscienza morale di tutti: è quindi certamente ripugnante alla coscienza di ogni uomo libero l'idea che lo sciopero possa essere un crimine. Ma da questa constatazione alla pretesa che lo sciopero possa essere considerato un "diritto" ci corre.
Non va infatti dimenticato che "scioperare" non vuol dire semplicemente astenersi dal lavoro: vuol dire astenersi dal lavoro «in pendenza di un contratto di lavoro». In altre parole vuol dire mancare ad un proprio obbligo, previsto nel contratto. Le stesse considerazioni valgono, naturalmente, per la serrata. Se chiudere i battenti dell'azienda senza giustificato motivo può significare, da parte dell'imprenditore, violazione del contratto di lavoro, non vedesi perché la serrata debba considerarsi un "diritto", anche se, ovviamente, non la si può condannare come "reato", perché ciò urterebbe, ancora una volta, contro la coscienza di tutti gli uomini liberi.
È nota, peraltro, la "soluzione" data al problema dai nostri "rifondatori": lo sciopero è diventato un "diritto"; della serrata non si parla. Il silenzio sulla serrata fu il risultato di un compromesso tra coloro che volevano perpetuare nei confronti della serrata la tracotante qualifica di "reato" (proprio come ai tempi del regime fascista) e coloro che – al contrario – invocavano per la serrata lo stesso trattamento dello sciopeгo.
Così avvenne che la violazione del contratto di lavoro, commessa da parte del lavoratore sotto forma di "sciopero", diventò un "diritto", laddove in nessun altro caso si ammette che colui che ha assunto in contratto un determinato obbligo possa tranquillamente violarlo.
✦ Bruno Leoni. La libertà del lavoro: scritti su concorrenza, sciopero e serrata. Rubbettino, 2004