Le grandi Signorie(Q)
💬 CAPITOLO I
LE GRANDI SIGNORIE
4. (7) Costituzione della Signoria
Prendendo a modello la Signoria viscontea, che dal 1329, cioè da Azzone, va ininterrottamente crescendo d'importanza, noi osserviamo che le differenze tra le diverse città vanno man mano sparendo in quanto a poco a poco il Signore finisce per togliere nelle città soggette i Signori piccoli che sono gli antichi Signori indipendenti, e vi mette propri funzionari; ciò per tener unite le varie parti del dominio dal momento che il grande Signore, successore del grande Comune, ha finito per ereditare la vecchia politica dell'assorbimento dei piccoli centri. Durante le lunghe e diverse guerre dell'epoca del consolidamento, le forme esterne dei poteri erano state conservate, e ci si poteva illudere di essere ancora nei Comuni; quasi come all'epoca di Augusto, le cariche repubblicane c'erano tutte, ma in realtà il Podestà era nominato, se non direttamente, per lo meno per opera del Signore, e non era più indipendente.
Ma poi il Signore incomincia un lento e continuo lavorio di coordinamento che investe tutto: la parte giuridica, la politica, la sociale, l'economia. Cominciò a sistemare tutti gli statuti della città, che rimasero sempre anche in progresso di tempo; vi lasciò tutto quello che era locale: accettò tutto il buono del passato, ma in ogni statuto delle diverse città mise limitazioni agli uffici municipali; il Podestà fu ridotto ai sei mesi di una volta; il numero dei cittadini partecipanti ai Consigli fu limitato; vietate assolutamente le guerre di parte; imposta la coabitazione di tutte le fazioni. A chi ben guardi, queste erano, tranne le ultime, tutte disposizioni che già il Comune aveva adottate, e quindi la Signoria in queste saviamente procedeva con una continuità che era necessaria. Ma fin da principio Azzone e gli altri Signori si riservarono il diritto di non ottemperare agli esposti degli statuti; e ciò era logico, sia perchè avrebbe creato impaccio alla loro libertà, sia perchè molti fra gli statuti delle diverse località erano fra loro contraddittori. Insieme, il Signore si riservava il diritto di dar lui leggi e disposizioni. Di questo esso fece mirabile uso. Con numerosi atti che poi vennero sempre intensificandosi di anno in anno, i Visconti stabilirono una nuova legislazione che può considerarsi d'indole generale e non locale. Essi estesero a tutti i Comuni ordini uguali di ogni genere; essi tolsero ad alcuni centri vecchi privilegi e li assoggettarono a pesi comuni; oppure intervennero economicamente fissando le variazioni monetarie e imponendo ad altre città ordini o leggi che erano proprie solo di alcune. Essi insomma abbatterono poco a poco le barriere che esistevano fra città e città, costruendo invece un diritto comune del dominio, inspirato sempre dalle necessità del momento, ma tendente pure ad un'eguaglianza generale, quale è il carattere della legislazione moderna. Tutto ciò è assai difficile a vedersi, nè esistono codificazioni generali: l'attività viscontea in materia si riscontra nei decreti annessi agli statuti (di cui possono in genere riscontrarsi per ogni città tre rifacimenti – dopo il 1330, il 1350 e il 1390) o in alcune raccolte speciali, o nei bandi mandati ai Podestà. [Continua ]
✦ Carlo Capasso. Nazioni e Imperi dell'Età moderna. Vitagliano, 1930
La Signoria non cancella il Comune: lo svuota lentamente dall'interno e ne riutilizza gli strumenti. Restano statuti, Podestà, Consigli, autonomie locali; ma sopra questa continuità cresce un potere capace di nominare funzionari, limitare magistrature, imporre norme comuni e intervenire dove le leggi cittadine si contraddicono. Il cambiamento decisivo sta proprio qui: ciò che prima apparteneva a comunità separate comincia a essere coordinato entro un unico dominio. Privilegi vengono ridotti, pesi e regole uniformati, barriere giuridiche abbattute. Senza una grande codificazione solenne, decreto dopo decreto nasce qualcosa che il Comune non aveva potuto essere: uno Stato che tenta di governare molte città come parti di un medesimo organismo.